📌 Caso Novarese-Verbano: Cassazione e condanna definitiva

Dall’indagine del 2013 all’esito definitivo riferito nel marzo 2017: il percorso giudiziario di Marco Rasia, le assoluzioni parziali, la posizione della parte civile e il capo prescritto.

Fascicolo chiuso davanti a un’architettura giudiziaria

Autore: Ombre Sacre · Creato: 22/09/2026 19:23

NOVARA — Il ricorso in Cassazione si conclude con una pena definitiva di tre anni e dieci mesi per Marco Rasia. A darne notizia, il 27 marzo 2017, è il Corriere di Novara . Per il sacerdote della diocesi di Novara, già coadiutore a Castelletto Ticino e Omegna, l’esito arriva dopo un procedimento per violenza sessuale, anche su minori, emerso pubblicamente quasi quattro anni prima. La Corte annulla il solo capo risultato prescritto, elimina due mesi di pena e respinge il ricorso nel resto.

È il passaggio conclusivo della sequenza giudiziaria ricostruita in questo fascicolo: dall’indagine del 2013 alla condanna di primo grado, poi all’appello e alla decisione riferita dalle cronache del marzo 2017. Per comprenderne la portata occorre seguire ciò che è cambiato durante il processo, distinguendo le contestazioni iniziali da quelle rimaste nella condanna.

Dall’apertura del caso alla prima sentenza

La vicenda riguarda due comunità del Piemonte: Castelletto Ticino, in provincia di Novara, e Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola. Sono i luoghi del servizio pastorale del sacerdote e il contesto nel quale le cronache collocano i rapporti con i giovani coinvolti nell’indagine. Il capitolo sull’ apertura pubblica del caso distingue la diffusione della notizia, nell’aprile 2013, dall’esecuzione della misura cautelare, sulla cui data le fonti non sono uniformi.

L’8 aprile 2014 arriva il primo giudizio. Come riferisce La Stampa , il Tribunale di Novara condanna Rasia a sei anni; i pubblici ministeri Irina Grossi e Giovanni Caspani avevano chiesto sei anni e otto mesi nell’ambito del rito abbreviato. Nel procedimento è presente una parte civile con una domanda di risarcimento. La decisione è ancora impugnabile: è la fase descritta nel capitolo dedicato al primo grado .

L’appello: quattro anni, assoluzioni parziali e due letture diverse

Il 7 luglio 2015 la Corte d’Appello di Torino riduce la pena a quattro anni. La cronaca del Corriere di Novara dell’8 luglio collega la diminuzione soprattutto all’esclusione dell’aggravante relativa a fatti commessi negli oratori o nelle loro vicinanze. Il procuratore generale aveva chiesto cinque anni, con attenuanti.

Tre giorni dopo, sullo stesso giornale, l’avvocato Cosimo Palumbo insiste sulle assoluzioni intervenute durante il processo. Nella sua ricostruzione, agli otto episodi inizialmente contestati seguono un’assoluzione in primo grado e altre quattro in appello; restano tre episodi. Il difensore presenta questa evoluzione come un risultato favorevole e annuncia il ricorso in Cassazione. Sono dichiarazioni di parte, che spiegano la strategia difensiva e non sostituiscono le motivazioni della Corte.

La cronaca dell’8 luglio dà spazio anche alla posizione della parte civile. L’avvocata Giulia Vistoli sottolinea che la condanna ha confermato i fatti riguardanti il proprio assistito e riferisce le ripercussioni vissute dal giovane. Nello stesso esito d’appello convivono dunque assoluzioni su alcune contestazioni e una condanna per altre. La riduzione della pena non può essere raccontata come una cancellazione complessiva del procedimento.

Il capitolo sull’appello si chiudeva con una decisione non ancora definitiva e con l’impugnazione annunciata dalla difesa. È da quel punto che riparte la notizia del 2017.

Che cosa riferisce la cronaca della Cassazione

Il resoconto del 27 marzo attribuisce alla prescrizione di un capo l’ulteriore diminuzione della pena. Per quell’episodio vengono eliminati tre mesi, già ridotti a due per la scelta del rito; il resto del ricorso viene respinto. L’effetto riportato è una condanna definitiva a tre anni e dieci mesi, non un’assoluzione complessiva. La stessa fonte ricorda che Rasia si è sempre professato innocente.

Un secondo articolo del 31 marzo, sul sito del Corriere di Novara , ribadisce l’esito definitivo e lo collega alle accuse degli adolescenti che frequentavano i due oratori. Si tratta di un riscontro sul medesimo sito editoriale, da non presentare come una conferma indipendente.

Le persone coinvolte non si contano sottraendo i capi

Il percorso processuale rende essenziale una distinzione già affrontata nel capitolo sulle persone indicate nella fase iniziale dell’indagine . Le cronache usano numeri riferiti a persone, denunce, episodi e capi d’imputazione. Queste unità non sono intercambiabili.

Non è quindi possibile sottrarre il capo prescritto dai tre episodi richiamati dal difensore nel 2015 e ricavarne un numero certo di vittime della condanna definitiva. Per stabilire le corrispondenze occorrono imputazioni e decisioni integrali. Il numero esatto delle persone offese e degli episodi coperti dall’esito definitivo resta non determinabile con certezza dalle fonti qui consultate.

La risposta della diocesi e il distinto piano canonico

Il coinvolgimento delle comunità parrocchiali aveva suscitato un intervento del vescovo fin dall’inizio. Nella lettera del 16 aprile 2013, pubblicata sul sito della diocesi, il vescovo riferisce la notifica ufficiale della custodia cautelare, assicura collaborazione alla magistratura e comunica di aver preso contatto con la Congregazione per la Dottrina della fede.

Dopo il primo grado, l’ANSA dell’8 aprile 2014 riporta una nota diocesana che esprime vicinanza ai giovani e alle famiglie e fiducia nella magistratura, in attesa dei successivi gradi di giudizio. Sono prese di posizione pubbliche documentabili. Non attestano, però, quale sia stato l’eventuale provvedimento canonico conclusivo: su questo punto lo stato rimane non determinabile con certezza.

Il punto d’arrivo documentato

Questo capitolo conclude la sequenza con l’esito definitivo riportato nel marzo 2017, conservando le distinzioni emerse lungo il percorso: assoluzioni parziali, capo prescritto e condanna residua. Consente così di leggere insieme gli sviluppi del procedimento senza attribuire a tutte le accuse iniziali il medesimo esito.

Nota documentale — Il 27 marzo 2017 è la data della notizia, non una data della decisione verificata sugli atti. Il testo originale della Cassazione non è stato reperito: numero, sezione e date di decisione e deposito restano da accertare. L’ultimo sviluppo ricostruito in questa voce è quello riferito il 31 marzo 2017. Le fonti giornalistiche sono indicate nei riferimenti; la lettera diocesana è fonte primaria per la comunicazione ecclesiastica, non per l’accertamento penale.

Fonti web

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Autore: Ombre Sacre · Creato: 22/09/2026 19:23 · Ultima modifica: 22/09/2026 21:09